Le principali tipologie di controllo effettuate dall’Autorità Finanziaria

Quali sono le principali tipologie di controllo effettuate dall’Autorità Finanziaria?

In linea generale le dichiarazioni presentate del contribuente possono essere oggetto di un triplice intervento di controllo:

  • Controllo automatizzato;
  • Controllo formale o documentale;
  • Controllo sostanziale o di merito.

Vediamole insieme.

  1. CONTROLLO AUTOMATICO DI LIQUIDAZIONE – art. 36-bis D.P.R n. 600/1973 (per le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta) e art. 54-bis n. 633/1972 (IVA).

Mediante procedure informatiche automatizzate l’A.F. controlla il contenuto di tutte le dichiarazioni trasmesse dai contribuenti e ne correla le risultanze (creditorie e/o debitorie) da queste emergenti con i versamenti effettuati, senza esaminare altri documenti e dichiarazioni.

L’A.F. procede entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.

Nell’ipotesi in cui dal raffronto di cui sopra si rilevi che l’importo versato sia inferiore a quello dovuto, l’A.F. emette un avviso d’irregolarità (avviso bonario) ove evidenzia le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare.

L’A.F. è obbligata a comunicare al contribuente l’esito della dichiarazione solo laddove dai controlli eseguiti emerga un risultato difforme rispetto a quello indicato in dichiarazione.

Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità senza il pagamento da parte del contribuente (definizione in via breve) o dalla rettifica effettuata dall’A.F. sulla scorta dei chiarimenti eventualmente forniti dal contribuente stesso (ipotesi anche questa che, come la prima, avrebbe permesso la fruizione della sanzione ridotta del 10%), l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena procedendo alla notifica del c.d. avviso di liquidazione.

  • CONTROLLO FORMALE O DOCUMENTALE – art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 (ai fini IVA non è previsto alcun controllo formale della dichiarazione).

La procedura per il controllo formale delle dichiarazioni consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente ed i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche etc.)

L’A.F. può esercitare tale potere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In primo luogo, il contribuente è invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Laddove tale fase non abbia esito positivo, l’A.F. notifica a mezzo posta i c.d. avvisi bonari con l’indicazione dei motivi che hanno generato la rettifica, comunicando al contribuente le rettifiche apportate e le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare.

Decorsi 30 giorni dalla notifica senza che sia intervenuto il pagamento da parte del contribuente (definizione in via breve) o dalla rettifica effettuata dall’A.F. sulla scorta dei chiarimenti eventualmente forniti dal contribuente stesso (ipotesi anche questa che, come la prima, avrebbe permesso la fruizione della sanzione ridotta del 10%), l’ufficio iscrive direttamente a ruolo l’importo dovuto a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.

L’Agenzia delle Entrate notifica, infatti, la cartella di pagamento (eventualmente impugnabile dal contribuente) senza la necessità di alcun avviso di accertamento.

  • CONTROLLO SOSTANZIALE O DI MERITO

I controlli sostanziali sono controlli che non si basano esclusivamente sui dati contenuti in dichiarazione o su eventuali documenti a supporto della dichiarazione stessa, ma introducono diverse modalità di rettifica e di controllo.

  1. ACCERTAMENTO ANALITICO – può essere utilizzato sia per rettificare il reddito delle persone fisiche (art. 38 comma 1,2,3 D.P.R. n. 600/1973) sia per rettificare i redditi determinati in base alle scritture contabili, ossia i redditi di impresa o di lavoro autonomo (art. 39 D.P.R. n. 600/1973).

Ha la funzione di ricostruire la base imponibile del reddito partendo da una analisi delle singole componenti reddituali.

L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza delle singole categorie reddituali può essere desunta anche tramite l’uso di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

All’interno di tale categoria rientrano le seguenti due metodologie:

ACCERTAMENTO ANALITICO-CONTABILE – metodo ordinario di accertamento in materia di redditi di impresa e di reddito di lavoro autonomo (art. 39, commi 1 e 3 D.P.R. n. 600/1973).

Metodo ordinario anche in materia di IVA (art. 54 D.P.R. n. 633/1972).

Si parla di accertamento “analitico-contabile” perché quando l’accertamento è svolto nei confronti nei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili l’accertamento analitico si basa essenzialmente sulla contabilità del contribuente.

L’A.F. può procedere in ipotesi tassative (art. 39 comma 1 D.P.R. n. 600/1973), ossia quando emergono discrasie:

  • dal confronto tra dichiarazione, bilancio e scritture contabili;
  • dall’esame della documentazione che sta alla base della contabilità;
  • dalle circostanze estranee alla contabilità ovvero provenienti da terzi.

N.B. Tale accertamento non mette in discussione la contabilità del contribuente nel suo complesso, ma la corregge in alcune componenti.

Poiché i dati non sono inattendibili nel loro complesso, l’Ente accertatore nel procedere alla ricostruzione induttiva deve comunque partire dalle risultanze contabili non specificatamente considerate inattendibili e/o non provate come tali.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRA-CONTABILE O INDUTTIVO PURO – anch’esso utilizzato per l’accertamento in materia di redditi di impresa e di reddito di lavoro autonomo (art. 39, comma 2 D.P.R. n. 600/1973), nonché in materia di IVA (art. 55 D.P.R. n. 633/1972).

L’A.F. può procedere all’accertamento extra-contabile solo nei 4 casi tassativamente indicati dal secondo comma dell’art. 39 D.P.R. n. 600/1973 (es. reddito di impresa non indicato in dichiarazione, irregolarità gravi, numerose e ripetute delle scritture contabili che rendono inattendibili le stesse, il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell’A.F.).

La differenza con la precedente modalità di accertamento analitico è data dal fatto che qui vi è l’assoluta inattendibilità dei dati risultati dalle scritture contabili.

L’A.F. ha in questo caso tre facoltà:

  • può avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o di cui sia venuta a conoscenza;
  • può non considerare in tutto o in parte i risultati del bilancio e delle scritture contabili;
  • può usufruire anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • ACCERTAMENTO SINTETICO – artt. 38 commi 4 e ss. D.P.R. n. 600/1973 – metodo alternativo all’accertamento analitico per rettificare il reddito delle persone fisiche (applicabile solo a quest’ultime) – l’Ufficio determina il reddito imponibile partendo da elementi e circostanze di fatto certi (fatti economici come consumi e investimenti personali) e non dalle singole fonti di reddito. L’Ufficio può recuperare a tassazione anche redditi di fonte sconosciuta.

È un accertamento induttivo, presuntivo – la spesa viene posta quale parametro dimostrativo dall’esistenza di un reddito pari almeno alla sua misura.

Si tratta di una presunzione legale relativa – si presume che tutto ciò che è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con i redditi del periodo medesimo – incombe sul contribuente l’onere di provare che i consumi e le spese sono avvenuti utilizzando ad es. le disponibilità economiche di natura non reddituale, risparmi accantonati in anni precedenti, o disponibilità ricevute per successione, donazione etc.

Nel caso in cui eccepisca a tali fini l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

L’A.F. che intende avvalersi di tale tipologia di accertamento ha l’onere di instaurare il contraddittorio con il contribuente, invitandolo a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti al fine di fornire dati e notizie rilevanti, e in secondo luogo di avviare il procedimento di accertamento con adesione.

L’A.F. può legittimamente avviare questo tipo di accertamento solo quando il reddito complessivo accertabile superi almeno di 1/5 quello dichiarato o ancora, a prescindere dal reddito accertabile, il contribuente non abbia risposto o risponda in modo incompleto alle richieste e agli inviti dell’A.F.

Redditometro – art. 38 comma 5 D.P.R. n. 600/1973 – strumento attraverso il quale l’A.F. determina sinteticamente il reddito complessivo del contribuente, in base alla disponibilità di elementi indicativi di capacità contributiva, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.

Francesca Prosperi



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