La Cessione di quota del socio unico S.r.l. rappresenta una cessione d’azienda ai fini della responsabilità del cedente per i debiti tributari?
La Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/07/2021, n. 19238 ha affermato che “La cessione dell’unica quota appartenente ad un socio unico di S.r.l. può essere riqualificata come cessione d’azienda e, in quanto tale, esporre il cedente a rispondere dei debiti tributari in solido con il cessionario, ex art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, nonostante la disciplina di cui all’art. 2462 c.c. e gli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2470 c.c.”
La pretesa oggetto dell’avviso di accertamento impugnato riguardava la responsabilità solidale, prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, del cedente con il cessionario di azienda per il pagamento dei debiti fiscali maturati dalla società interessata nell’anno della cessione.
La Cassazione non ha ritenuto corretto quanto osservato dalla CTR e cioè che la cessione della quota appartenente all’unico socio non potesse essere equiparata in ogni caso alla cessione di azienda, in quanto sarebbe stato “evidente come tale cessione non ebbe affatto per oggetto l’organizzazione aziendale, che continuò a far capo alla società stessa“. La CTR aveva inoltre posto l’accento sull’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della cessione della partecipazione dell’unico socio, dalla quale sarebbe conseguita la non imputabilità alla cedente della responsabilità solidale verso le obbligazioni inadempiute dalla società.
L’affermazione della CTR, ad avviso della Corte di Cassazione, è sfornita della benchè minima motivazione a maggior ragione in una fattispecie in cui la società a responsabilità limitata era a socio unico e, quindi, sottoposta alla disciplina dell’art. 2462 c.c., per effetto della quale v’è sostanziale indistinzione tra imprenditore e impresa gestita in forma societaria.
La fattispecie in concreto, ad avviso della Suprema Corte, potrebbe al contrario avvalorare la presunzione di cessione di azienda come effetto naturalmente connesso alla cessione a un altro socio unico dell’intera partecipazione sociale.
Anche l’argomentazione degli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2470 c.c., è stata invocata dalla sentenza impugnata in maniera del tutto incongrua, posto che essi sono finalizzati al ben diverso fine di regolare la limitazione della responsabilità del socio unico (circostanza estranea al caso di specie, ove si invoca infatti la normativa speciale tributaria in tema di responsabilità solidale tra cedente e cessionario di azienda).
La sentenza della CTR è stata pertanto cassata, e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della configurabilità nel caso di specie dei presupposti applicativi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, come interpretato alla luce degli accennati principi di diritto.
Francesca Scappini